Fallibile la start up innovativa in liquidazione*
La liquidazione volontaria, senza continuità, ne esclude la permanenza nella sezione speciale
Ai sensi dell’art. 31 del DL 179/2012 la start up innovativa, per i cinque anni successivi alla sua costituzione, è soggetta alla disciplina del sovraindebitamento in deroga alle disposizioni fallimentari di cui al RD 267/42.
A tal fine, la start up innovativa – oltre all’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese e all’adempimento degli obblighi comunicativi annuali – è tenuta a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 25 comma 2 del DL 179/2012.
L’iscrizione nel Registro di cui al comma 8 dell’art. 25 cit., infatti, non assume efficacia costitutiva circa la qualifica soggettiva, né la sussistenza dei requisiti ex lege può essere relegata alla mera autocertificazione (art. 25 comma 9 del DL 179/2012) o alle attestazioni periodiche ...
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