«Sterilizzazione delle perdite» presunto indizio di insolvenza
È auspicabile un intervento legislativo volto a limitare la revocatoria per atti normali, per non vanificare i benefici concessi dalla norma emergenziale
L’art. 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha riscritto l’art. 6 (c.d. norma “emergenziale”) del DL 8 aprile 2020 n. 23, conv. nella legge 5 giugno 2020 n. 40, che, con efficacia dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, aveva sospeso gli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale sociale e disattivato la relativa causa di scioglimento delle società.
In sintesi, con la rivisitazione dell’art. 6 del DL 23/2020, l’orizzonte temporale di applicazione della norma “emergenziale” viene prolungato ed il termine utile a neutralizzare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c..) si estende fino al quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse le perdite patologiche, disattivando
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