Errori su operazioni esenti con diniego della detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento dei giudici di legittimità
Qualora il cedente o prestatore abbia addebitato erroneamente l’IVA in fattura per operazioni esenti o non imponibili, al cessionario o committente va irrogata la sanzione proporzionale pari al 90% dell’imposta illegittimamente detratta.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51 pubblicata ieri, 3 agosto 2021, fa proprie le conclusioni della Corte di Cassazione, che similmente si era espressa nella sentenza 3 novembre 2020 n. 24289.
Il chiarimento sembra non lasciare più spazio a interpretazioni “estensive” dell’art. 6 comma 6 secondo periodo del DLgs. 471/97, secondo cui qualora l’imposta sia applicata in misura superiore a quella effettiva, e sia “erroneamente assolta dal cedente o prestatore”, il cessionario o committente può esercitare
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