Cali naturali a peso per i depositi commerciali di gasolio
La misura del calo ammissibile per il gasolio è quella stabilita dall’art. 50 comma 2 del TUA
Per i depositi commerciali di gasolio e i distributori di carburante la misura del calo ammissibile è quella stabilita dall’art. 50 comma 2 del DLgs. 504/95 (TUA), ossia il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.
Tale principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22102 depositata il 3 agosto 2021.
Una società, esercitante l’attività di commercio all’ingrosso e deposito di oli minerali, aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava come, dal raffronto tra le risultanze della contabilità relativa al carico/scarico di gasolio per autotrazione e le giacenze effettive, risultassero eccedenze di carburante al netto del calo naturale consentito
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