Concordato liquidatorio quasi al tramonto
Il tribunale, in sede di ammissione, deve aver certezza che dalla liquidazione degli asset si otterrà almeno la percentuale del 20% per i chirografari
Il concordato preventivo è stato introdotto nel nostro ordinamento (tramite la L. 24 maggio 1903 n. 197) solo con la forma di concordato con garanzia (la procedura cessio bonorum era stata esclusa, non garantendo la realizzazione della percentuale promessa ai chirografari) e con finalità conservativa, per consentire al debitore “onesto e sfortunato” di evitare la distruzione dell’impresa, con danno per l’economia.
L’indirizzo legislativo mutava con la versione originaria del RD 267/42, che introduceva anche il concordato preventivo liquidatorio, certamente aleatorio poiché chiedeva il pagamento di una percentuale, quale “previsione” di realizzo e non di certezza per i chirografari (il debitore offriva la cessione di tutti i beni esistenti nel proprio
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