L’affitto del terreno per costruire il fotovoltaico non si riqualifica in diritto di superficie
Il medesimo risultato può essere perseguito mediante contratti a effetti reali o obbligatori
Il contratto di affitto di un terreno finalizzato alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico non può essere riqualificato come atto di costituzione del diritto di superficie, anche qualora contenga elementi eterogenei, potendo al più valere come locazione atipica: illegittima quindi la riqualificazione operata dall’Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Nel caso di specie, la funzione causale dello schema contrattuale prescelto non risulta stravolta dalle clausole volute dalle parti, secondo cui la manutenzione straordinaria è a carico dell’affittuario, che conserva la proprietà dell’impianto per tutta la durata del rapporto, salvo poi restituirla al locatore dopo la scadenza.
È quanto emerge dall’ordinanza
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