Sindaci non responsabili per i danni avvenuti dopo la cessazione dalle funzioni
La responsabilità deve tener conto del contributo causale di ciascuno
La responsabilità solidale ex art. 2407 comma 2 c.c. per il danno prodotto alla società da una serie di condotte distrattive e appropriative, realizzate dall’organo gestorio in un arco temporale in cui si sono succeduti diversi sindaci, non può essere comune e indistinta tra tutti i sindaci, ma deve tenere conto del rispettivo contributo causale per ciascun danno accertato, non potendo i sindaci essere chiamati a rispondere per danni generati da fatti avvenuti dopo che questi avevano cessato le loro funzioni.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24045, depositata ieri, che ha ripercorso i principi che regolano la responsabilità solidale ex art. 2407 comma 2 c.c.
Una società cooperativa promuoveva un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e ...
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