Per le opzioni sul sismabonus acquisti serve l’ultimazione dei lavori
Per l’acquirente il diritto di beneficiare della detrazione sorge nel momento in cui sono finiti i lavori di riduzione del rischio sismico da parte dell’impresa
Gli acquisti di unità immobiliari, site in edifici demoliti e ricostruiti dall’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che vende tali unità, possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, anche nella versione superbonus 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, se l’edificio è ubicato nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e se gli interventi di demolizione e ricostruzione sono asseverati come interventi con efficacia ai fini della riduzione del rischio sismico.
Ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, gli acquirenti possono optare per la fruizione del beneficio sotto forma di sconto sul corrispettivo
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