La responsabilità penale non può essere una «responsabilità da posizione»
Da accertare l’elemento soggettivo del prestanome per i fatti di bancarotta dell’amministratore di fatto
L’accettazione del ruolo di amministratore “apparente” non può essere sufficiente a fondare la sua responsabilità penale per concorso nei disegni criminosi dell’amministratore di fatto, senza una prova rigorosa dell’elemento soggettivo del reato. In caso contrario, si finirebbe per ricadere in un rigido automatismo tra la carica ricoperta e la responsabilità penale, come se quella di amministratore di diritto fosse una “responsabilità di posizione”.
Tale è la conclusione della sentenza n. 37453 della Cassazione, depositata ieri, in un caso in cui era stata contestata la bancarotta per distrazione ad un’amministratrice di diritto che aveva conferito la delega ad operare sui conti correnti della società al marito, amministratore di fatto, che aveva
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