Possibile rivalutare nuovamente anche solo una parte edificabile di un terreno
In questo caso, è consentito scomputare la precedente imposta sostitutiva versata riferibile alla sola parte che si intende rivalutare di nuovo
Con la risposta interpello n. 704, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di ricorrere alla rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001 sulla parte edificabile di un terreno già rivalutato. Nel caso di specie, è stata rivalutata un’area edificabile di 11.468 mq nel 2010 e successivamente è avvenuta una riduzione della parte edificabile del terreno a soli 973 mq.
Allo stato attuale, è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni posseduti da soggetti non imprenditori alla data del 1° gennaio 2021 se entro il prossimo 15 novembre 2021:
- un professionista abilitato redige e assevera la perizia di stima del terreno;
- il contribuente interessato versa l’imposta sostitutiva dell’11% ...
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