Inammissibile l’appello validato ma non trasmesso
La costituzione nel processo telematico si prova con la ricevuta di accettazione del Sigit e l’attribuzione del numero di iscrizione a ruolo
Con la sentenza della C.T. Reg. Torino del 10 settembre 2021 n. 655/5/21, i giudici hanno affermato che, per il perfezionamento della costituzione in giudizio posta in essere secondo le regole del processo tributario telematico, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Sigit, è necessario “un duplice adempimento della parte proponente, il primo è l’inserimento a Si.Gi.T. dell’atto nella forma prevista dal Regolamento stesso (pertanto con l’atto, la NIR, il modello F23 se pagato o con il CUT, gli allegati ritenuti necessari, le notifiche alle parti...), ed il secondo dall’invio dello stesso”.
Nel caso deciso, la parte appellante sosteneva che la costituzione in giudizio fosse stata regolarmente posta in essere, nel rispetto dei trenta giorni previsti
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