Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo
Diversamente, sottolinea il Caso Assonime n. 6/2021, si finirebbe per avvantaggiare le società meno capitalizzate
Per verificare se le perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 impongano o meno l’obbligo di attivazione non si deve tenere conto delle perdite emerse nell’esercizio 2020 anche quando siano inferiori a un terzo del capitale. Ad affermarlo è Assonime, nel Caso n. 6/2021 pubblicato ieri.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito integralmente dal comma 266 dell’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale ...
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