Retroattiva la soglia più favorevole del reato di omessa dichiarazione
La Cassazione, nella sentenza n. 41581/2021, ha precisato che, in ragione della dizione letterale dell’art. 5 del DLgs. 74/2000 (omessa dichiarazione), al fine di considerare superata la soglia di punibilità, gli importi non dichiarati relativi ad ogni singola imposta non possono essere tra loro sommati, dovendo sempre e solo farsi riferimento, sotto tale profilo, alle singole imposte autonomamente considerate.
A fronte di ciò, premesso che il momento consumativo del reato in esame coincide con la scadenza del termine di novanta giorni a decorrere dal termine finale previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o all’IVA, per l’individuazione della soglia di punibilità applicabile deve tenersi conto che, a fronte di una originaria previsione che stabiliva una soglia di 150.000.000 di lire (pari dunque a 77.000 euro), ebbe a subentrare, per effetto dell’art. 2 comma 36-vicies semel lett. f) del DL 138/2011 convertito, una soglia di 30.000 euro (espressamente applicabile, ex art. 2 comma 36-vicies bis del medesimo DL, ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso) e, successivamente, per effetto dell’art. 5 comma 1 lett. a) del DLgs. 158/2015, una soglia di 50.000 euro.
Orbene, tale ultima, più favorevole, formulazione trova applicazione, per il principio del favor rei di cui all’art. 2 comma 4 c.p. anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente necessità di annullamento senza rinvio della sentenza di condanna pronunciata in caso di mancato superamento della soglia così determinata.
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