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Unicità del trasporto come condizione per le operazioni triangolari

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 novembre 2021

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Con l’ordinanza n. 34957 depositata ieri, la Cassazione si è pronunciata in merito alle condizioni per configurare un’operazione come “triangolare” applicando il regime di non imponibilità IVA sia alla prima che alla seconda cessione.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la detrazione dell’imposta in capo alla società “promotrice” della triangolazione, essendo stata effettuata la prima cessione secondo il regime di imponibilità.
Al fine di valutare i requisiti delle operazioni triangolari, innanzitutto, è necessario che sia verificata la situazione fattuale e in particolare l’unicità del trasporto compiuto dal primo cedente. Secondo quanto emerge dai fatti di causa, la merce acquistata non sarebbe mai pervenuta nella disponibilità materiale del primo cessionario ma direttamente trasportata, a cura del primo cedente, agli acquirenti finali.

Secondo quanto sancito dalla Cassazione, in continuità con la sentenza 4 aprile 2000 n. 4098, l’elemento determinante, ai fini della disciplina in esame, è il fatto che i beni oggetto della prima cessione siano trasportati o spediti con la consegna diretta in favore del terzo cessionario situato all’estero.

Riprendendo la menzionata sentenza n. 4098/2000, infatti, il requisito secondo cui il trasporto dei beni in un altro Stato membro dell’Ue deve avvenire a cura o a nome del cedente risponde alla necessità di “porre un limite ed operazioni fraudolente, le quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente, e cioè fuori da un preventivo regolamento contrattuale con cedente, decidere di esportare i beni in un altro Stato membro”. Per questa ragione, l’operazione deve essere, sin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, stata concepita come cessione nazionale in vista di un trasporto a un soggetto residente in un altro Stato membro dell’Ue, “nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti”.

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