Fermo amministrativo per il credito a rimborso escluso nel fallimento
Nessuna insinuazione al passivo dei crediti dell’Erario per compensare quelli del fallito
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34930 depositata ieri, ha rimarcato l’incompatibilità dell’istituto del fermo amministrativo al rimborso del credito IVA nell’ambito della procedura fallimentare.
Il fermo amministrativo, di cui all’art. 69 comma 6 del RD 2440/23, ha lo scopo di consentire la sospensione del pagamento di un debito da parte dell’amministrazione a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale con un credito che la stessa o altra amministrazione vanti verso il creditore.
Si tratta, quindi, di uno strumento a presidio delle finanze erariali e che si atteggia come mezzo tipico del “microcosmo” del diritto tributario.
Per la Suprema Corte, la specialità di tale profilo è, tuttavia, destinata a recedere dinanzi alla specialità ...
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