Convenzione Italia-Colombia contro le doppie imposizioni in vigore dal 7 ottobre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 novembre 2021, è stato pubblicato il comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sull’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eleminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.
Il comunicato annuncia il perfezionamento della procedura per l’entrata in vigore: la ratifica è stata autorizzata con la legge del 17 luglio 2020 n. 92 e in conformità al suo art. 30 la convenzione è entrata in vigore il 7 ottobre 2021.
La Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati e riguarda le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente e nel caso dell’Italia per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941