Per il superbonus esteso rileva il 60% dei lavori complessivi
Per beneficiare della proroga, la percentuale dei lavori effettuati al 30 giugno 2022 deve essere calcolata non solo su alcuni interventi
In relazione al superbonus del 110%, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo con riguardo ad alcuni interventi (nel caso di specie i lavori antisismici).
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 791 di ieri, 24 novembre 2021.
Ai sensi dell’art. 119 commi 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020, si ricorda che, per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022” (salvo future proroghe che potrebbero essere previste dalla legge di bilancio 2022).
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