L’adesione della società ristretta non impone il coinvolgimento del socio
Per la Cassazione la procedura unitaria è riservata alle società di persone
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37193 dello scorso 29 novembre ha, in modo piuttosto netto, chiarito che, rispetto alle società cui torna applicabile la presunzione di distribuzione degli utili in nero (ossia per le società c.d. a ristretta base azionaria), non è invocabile la normativa in tema di di accertamento con adesione applicabile per le società di persone in regime di trasparenza.
Nel caso di specie, si trattava dell’accertamento in capo a un socio dei redditi presuntivamente distribuiti da una società di capitali a ristretta base. Ad avviso della Commissione regionale, l’Ufficio avrebbe errato non avendo osservato l’obbligo dell’avvio del contestuale contraddittorio con società e soci, prescritto dall’art. 4, comma 2 del DLgs. n. 218/1997.
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