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Fiscalmente inesistente il trust se i beneficiari possono ingerirsi nella gestione

/ REDAZIONE

Giovedì, 2 dicembre 2021

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È fiscalmente inesistente il trust in cui, seppur indirettamente, i beneficiari possano ingerirsi nella gestione del patrimonio in trust, spettante al trustee.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 796, pubblicata ieri.

L’Agenzia esamina un trust molto articolato, istituito nell’ottica del passaggio generazionale dell’impresa (esercitata mediante una srl le cui quote vengono conferite in trust).
Nel valutare se il trust possa considerarsi fiscalmente esistente, l’Agenzia, dopo aver ricordato gli “indici di interposizione” del trust elencati nella circ. 27 dicembre 2010 n. 61, evidenzia che, ove il trust debba considerarsi struttura meramente interposta, i redditi da esso prodotti devono essere imputati al disponente e in capo a esso tassati, secondo i principi generali previsti per le singole categorie reddituali di appartenenza.
L’Agenzia, esaminando attentamente l’atto di trust rileva che, nel caso di specie, gli obblighi e i poteri del trust sono subordinati al preventivo consenso del guardiano, che è il consulente di fiducia della famiglia ed è nominato dai “beneficiari lavoratori”, i quali hanno anche il potere di revocarlo a maggioranza e ne determinano il consenso. 

Quindi, posto che deve ritenersi inesistente il trust in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari, secondo l’Agenzia nel caso di specie deve ritenersi integrata tale circostanza. Infatti, “per l’operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari in virtù delle richiamate previsioni”. A ciò si aggiunge – rileva l’Agenzia – la possibilità di estinzione anticipata del Trust, ad opera dei beneficiari, trascorso il c.d. “Periodo di Indisponibilità”.

Pertanto, l’Agenzia conclude che il trust in esame non possa essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale, con la conseguenza che, come ribadito nella circolare n. 61/2010, i redditi formalmente prodotti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente.

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