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Definibile la liquidazione delle somme per adesione ai PVC

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 dicembre 2021

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La Cassazione, con la sentenza n. 37970 depositata ieri, ha sancito che rientra nella definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018 l’atto di liquidazione delle somme notificato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, che segue alla comunicazione di adesione al verbale di constatazione trasmessa da quest’ultimo.

Si tratta dell’ormai abrogata proceduta di adesione ai PVC di cui all’art. 5-bis del DLgs. 218/97, che avveniva “al buio”, in quanto il contribuente doveva accettare tutti i rilievi presenti nel verbale confidando nella correttezza della liquidazione ad opera degli uffici, che avveniva in un momento successivo.

I giudici precisano che l’avviso di liquidazione (c.d. atto di definizione dell’accertamento parziale) non è un atto solo liquidatorio, dovendo l’Ufficio verificare le condizioni per aderire (l’adesione era circoscritta a imposte sui redditi e IVA) e liquidare le somme, svolgendo attività impositiva.

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