Bonus tessile, moda e accessori al rompicapo compensazione
Atteso il ritardo delle disposizioni attuative, l’incentivo pare compensabile anche oltre i termini di legge
Il lungo iter attuativo del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020) sta creando qualche preoccupazione tra gli operatori in merito al suo utilizzo in compensazione nel modello F24, unica modalità di fruizione prevista dal legislatore.
In particolare, per espressa previsione normativa, il bonus deve essere adoperato nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”), le cui istanze sono state presentate entro lo scorso 22 novembre, deve essere utilizzato entro la fine del periodo d’imposta successivo (provv. Agenzia delle Entrate
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