Costo indeducibile se la fattura rinvia a un contratto generico
Il contratto d’appalto era carente in ordine a corrispettivo, modalità e quantità delle prestazioni
L’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72 dispone, riprendendo quanto prescritto dall’art. 226 della direttiva 2006/112/Ce, che la fattura debba indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione.
L’erronea, l’inesatta o l’incompleta descrizione dell’operazione può legittimare l’Amministrazione finanziaria a contestare le operazioni sottese alla fattura e a ritenere indeducibili i costi indicati.
L’ordinanza della Cassazione n. 37208, depositata lo scorso 29 novembre 2021, offre alcuni spunti di riflessione in tema di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi.
L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate scaturiva dall’indicazione in fattura di una dicitura “servizio di accantonamento
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