Sanzione penale solo per la mancata risposta a richieste specifiche dell’Ispettorato del Lavoro
L’art. 4 della L. 628/1961 prevede uno specifico reato, punito con arresto e ammenda, per coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato del Lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate e incomplete.
La Cassazione ha precisato in proposito – nella sentenza n. 46032 depositata ieri – che non integra tale reato la mera condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro” , in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’Ispettorato medesimo.
Diversamente, si configura responsabilità penale nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti, anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa; ad esempio nell’ipotesi di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all’avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell’impresa.
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