Con il profitto del reato tributario non ci si autofinanzia
La Cassazione, nella sentenza n. 46031/2021, ha precisato che il delitto di omesso versamento IVA è un reato omissivo e istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Ciò che rileva è l’indicazione nella dichiarazione annuale di un debito d’imposta e l’inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento.
Per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato – dolo generico – è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive.
La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge l’importo dovuto a titolo di imposta e che deve essere saldato, o almeno contenuto entro la soglia di rilevanza penale, entro il termine previsto.
Anche in conseguenza della riscossione delle somme e dell’obbligo di accantonamento si tende ad affermare che la scelta di non pagare l’imposta dovuta prova il dolo. Ciò soprattutto quando risulti che, al contempo, si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere accantonate, siano state impiegate in altro.
In ogni caso, è da considerare che le somme non versate costituiscono il profitto del reato e che non è possibile consentire all’autore del reato di autofinanziarsi con risorse non proprie, ma destinate alla collettività, utilizzando il profitto illecito del reato, reimpiegandolo e sottraendolo, in tal modo, anche alla confisca obbligatoria.
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