Nuova modalità di esposizione in UniEmens per l’indennità sostitutiva di preavviso
Con il messaggio n. 4751 pubblicato ieri, l’INPS ha reso noto di aver rivisitato la struttura dell’elemento “Preavviso” del flusso UniEmens mediante l’istituzione di ulteriori sotto-elementi che consentono una più agevole individuazione del valore assoggettato a contribuzione e facilitano l’assegnazione dei dati sulla posizione previdenziale del lavoratore, in particolare nei casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso si colloca a cavaliere tra due annualità e interessa i lavoratori soggetti all’applicazione del massimale contributivo.
Le istruzioni saranno valide a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022.
L’Istituto ricorda infatti che, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi all’indennità sostitutiva del preavviso e della corretta implementazione dei dati nell’estratto conto, nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà comunque imponibile ai fini contributivi e pertanto sarà assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale, mentre – per i lavoratori a cui si applica il massimale – la quota che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.
Di conseguenza, per i lavoratori sottoposti al massimale, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; invece, la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.
L’INPS passa poi a dettare le indicazioni di dettaglio per la compilazione dei flussi UniEmens e per le eventuali variazioni di denunce pregresse.
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