Reverse charge in edilizia anche tra consorzio e consorziati
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 845 di ieri, ha esaminato le condizioni per l’applicabilità del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, con riferimento alla manutenzione di impianti termici, per le prestazioni rese da una consorziata nei confronti del consorzio.
Sul piano oggettivo delle prestazioni cui è applicabile il reverse charge, sono confermati i chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2015, secondo cui, per ragioni di semplificazione, le prestazioni rilevanti ai fini della disciplina in argomento sono individuate unicamente sulla base dei codici ATECO richiamati nella circolare stessa.
Viene, inoltre, precisato che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) in esame sono tenuti ad applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della Tabella ATECO.
Per quanto concerne i rapporti associativi, già si era chiarito che “qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio” (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 e n. 19/2007).
Nella fattispecie, valgono i principi definiti dall’art. 3 comma 3 del DPR 633/72 per le prestazioni dipendenti da un contratto di mandato senza rappresentanza.
Pertanto, la società consorziata è tenuta ad applicare l’IVA secondo la modalità del reverse charge per quelle prestazioni, oggettivamente riconducibili alla lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, in relazione alle quali, a sua volta, il consorzio ha applicato il reverse charge nei confronti del proprio committente.
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