Deduzioni per il cuneo fiscale escluse solo per le tariffe che incorporano l’IRAP
Con la sentenza n. 41282 di ieri, la Corte di Cassazione ha precisato le condizioni che escludono le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. “public utilities” (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti) dalla facoltà di beneficiare delle deduzioni IRAP (“forfetaria” e “analitica”) per dipendenti a tempo indeterminato (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 e 4 del DLgs. 446/97), finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
Peraltro, il riconoscimento, dal 2015, della deducibilità integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato (ex art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97) in capo a tutte le imprese ha consentito il superamento della questione, che, ad oggi, conserva rilevanza pratica esclusivamente per i contenziosi ancora in corso.
Ciò posto, ad avviso dei giudici di legittimità, la possibilità di fruire delle citate deduzioni va esclusa per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori sopra richiamati in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell’IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto i suindicati settori sono quelli in cui la tariffa tiene conto specificamente di detto costo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941