Risoluzione del rapporto efficace anche dopo la data di scadenza del divieto di licenziamento
L’INPS, con la circolare n. 196, pubblicata ieri, 23 dicembre 2021, ha apportato alcune rettifiche e fornito chiarimenti alla precedente circolare n. 180/2021 in tema di proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro per effetto di accordi collettivi aziendali (si veda “Accordo collettivo aziendale con NASpI se vige il divieto di licenziamento” del 2 dicembre 2021).
Da un lato l’Istituto chiarisce che per i datori di lavoro richiamati al comma 10 dell’art. 8 del DL 41/2021, conv. L. 69/2021, dunque i datori di lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 8 che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA), per i quali il divieto è stato prorogato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, ciò che rileva ai fini della proroga è la possibilità di accesso a tali trattamenti e non la presentazione della relativa domanda.
Dall’altro lato si chiarisce, invece, che la data di scadenza del divieto di licenziamento, che in taluni casi è stata il 30 giugno e il 31 ottobre mentre in altri sarà il prossimo 31 dicembre, rappresenta il termine ultimo entro cui deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e deve intervenire l’adesione del lavoratore, potendo la risoluzione del rapporto di lavoro produrre i propri effetti anche in un momento successivo.
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