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Detrazione IVA per gli acquisti della società messa in liquidazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 dicembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 853 di ieri, 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ipotesi di c.d. “vendita inversa” (o “vendita a prezzo negativo”) avente ad oggetto le quote di capacità per il trasporto di gas naturale fino al confine italiano, alla società cedente, ancorché in fase di liquidazione, spetta il diritto di detrarre l’IVA corrisposta a titolo di rivalsa, ovvero il diritto di chiederne il rimborso.

Nel caso in esame, l’inversione delle prestazioni a carico delle parti fa sì che le somme pagate dal cedente a favore del cessionario costituiscono “il corrispettivo di una prestazione di servizio (…) rilevante ai fini IVA”, consistente nell’esonero dai rapporti economici e giuridici derivanti dalla titolarità delle predette quote, oggetto di trasferimento.

Posto che la detrazione dell’IVA presuppone “l’inerenza, anche solo potenziale, dei beni e servizi acquistati all’esercizio dell’attività d’impresa” e la loro destinazione ad operazioni soggette ad imposta, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività da parte del soggetto passivo. Infatti, “la fase di liquidazione rappresenta l’ultima fase della vita di una società ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa” e “non può, di per sé, incidere sulla natura economica delle operazioni effettuate” nell’ambito della stessa (cfr. Corte di Giustizia Ue 3 giugno 2021 causa n. C-182/20).

Per quanto sopra, si è ritenuto che – in ossequio al principio di neutralità dell’IVA – debba riconoscersi, in linea di principio, il diritto alla detrazione dell’IVA per gli acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività liquidatoria.

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