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In Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica le regole della quarantena

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 dicembre 2021

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229, contenente ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19. Oltre a modificare gli ambiti in cui è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato (si veda “Obbligo esteso per il green pass rafforzato e nuove regole per la quarantena” del 30 dicembre 2021) e misure di contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il decreto modifica alcuni aspetti della quarantena precauzionale. 

In particolare il DL 229/2021 interviene sull’art. 1 del DL 33/2020, inserendo, dopo il comma 7, il comma 7-bis; quest’ultimo stabilisce che la misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Ai soggetti di cui al periodo precedente è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto.

Viene infine aggiunto il comma 7-ter che prevede che, con circolare del Ministero della Salute, saranno definite le modalità attuative sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.

La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

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