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Niente split payment e non imponibilità in caso di reverse charge

/ REDAZIONE

Lunedì, 3 gennaio 2022

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Alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio si applica il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72, qualora il cessionario sia un soggetto passivo IVA, a nulla rilevando l’utilizzo del bene da parte di quest’ultimo. La disciplina trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia un esportatore abituale, posto che, data la finalità antifrode, l’inversione contabile “costituisce la regola prioritaria”. Sono, infine, esclusi dall’ambito dello split payment gli acquisti per i quali l’ente cessionario risulta debitore d’imposta, come, appunto, nel caso del reverse charge.

Richiamando la propria precedente prassi sul tema, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 894, pubblicata il 31 dicembre 2021, ha confermato che il regime del reverse charge deve applicarsi in via prioritaria con riferimento alle fattispecie testé rappresentate.

In particolare:
- qualora il cessionario dei beni (tablet PC, laptop, et similia), nella fase di commercializzazione antecedente la vendita al dettaglio, sia un soggetto passivo, il cedente non avrà alcun obbligo di acquisire un’attestazione dall’acquirente in ordine allo “status di utilizzatore finale” (ris. Agenzia delle Entrate 31 marzo 2011 n. 36);
- laddove la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale sia riferibile a operazioni assoggettate al regime di cui all’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, “relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge (...)” (circ. Agenzia delle Entrate 27 marzo 2015 n. 14);
- non rientrano nel novero delle operazioni soggette a scissione dei pagamenti gli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta” (circ. Agenzia delle Entrate 13 aprile 2015 n. 15); spetterà alla PA acquirente l’onere di comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale, posto che, solo in questo caso, sarà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (circ. n. 15/2015).

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