Relazione finale nella composizione negoziata in ogni caso dovuta
Il decreto dirigenziale 28 settembre 2021 fa luce sugli adempimenti che rendono necessaria la relazione finale
La composizione negoziata della crisi individua tra i suoi pilastri la figura del professionista esperto chiamato in prima istanza a valutare la percorribilità del risanamento dell’impresa e, poi, a facilitare le trattative con i creditori, assicurando il rispetto dei doveri di tutte le parti che aderiscono alla procedura.
La fase più propriamente operativa è declinata dal comma 5 dell’art. 5 del DL 118/2021 nel quale si prevede la convocazione, senza indugio, dell’imprenditore, atta a valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, “anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica”. L’imprenditore è parte attiva e propulsiva del procedimento e può farsi assistere
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