Rottamabile la cartella che riscuote solo interessi
Per i giudici il concetto di interesse di mora va inteso in senso ampio
Per effetto dell’art. 3 del DL 119/2018, la rottamazione dei ruoli, in costanza dei requisiti di legge, postulava il pagamento delle intere somme a titolo di capitale, “senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
In breve, il beneficio principale consisteva nello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.
Uguali considerazioni valgono per la pregressa rottamazione di cui all’art. 6 del DL 193/2016.
Una delle questioni controverse in tema di rottamazione dei ruoli riguarda la possibilità
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