Niente revocazione da contrasto di giudicati con sentenza sull’obbligato solidale
Per la Cassazione deve esserci perfetta identità di parti
La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario e si divide in ordinaria e straordinaria. Il ricorso per revocazione ordinaria può essere esperito contro le sentenze di appello e, sia pure entro certi limiti, avverso le sentenze della Cassazione; non contro le sentenze di primo grado in quanto ogni motivo che rientrerebbe nella revocazione si converte in motivo di appello.
I motivi di revocazione sono tassativi e indicati nell’art. 395 c.p.c.; il numero 5) di tale articolo si ha “se la sentenza [di cui si chiede, appunto, la revocazione, ndr] è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione” (si tratta del c.d. conflitto teorico tra giudicati).
Si pensi alla seguente ipotesi.
Un omesso ...
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