Acquisti di dubbia ragionevolezza da valutare alla luce del patrimonio pubblico
A un adeguato assetto organizzativo non possono sfuggire spese esorbitanti
La sentenza n. 7201/2021 del Tribunale di Milano appare interessante anche per profili ulteriori rispetto a quelli già evidenziati su Eutekne.info (si veda “Interesse dell’ente rilevante nelle società a controllo pubblico” del 7 febbraio 2022).
La società a partecipazione pubblica del caso di specie, infatti, contestava agli amministratori altresì l’acquisto di un bene immobile al solo scopo di arricchire l’ente pubblico controllante, in difetto di qualsiasi specifica esigenza della società. Al riguardo, i giudici milanesi, dopo aver ribadito come il merito delle scelte di gestione sia insindacabile (c.d. business judgement rule), e come tale insindacabilità trovi un limite nella valutazione di ragionevolezza delle scelte stesse (cfr. Cass. n. 15470//2017), da un
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