Imposta di registro proporzionale sul mutuo dissenso di compravendita
Si rafforza la tesi del retrocontratto, che porta l’Agenzia delle Entrate a ipotizzare un nuovo trasferimento uguale e contrario al precedente
Il contratto di mutuo dissenso, con cui le parti del precedente contratto di compravendita immobiliare sciolgono, senza corrispettivo, il precedente accordo, sconta l’imposta di registro proporzionale, configurando un retrocontratto che determina un trasferimento di segno uguale e contrario a quello realizzato dal contratto risolto.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 3, pubblicata ieri, con la quale l’Amministrazione recepisce i chiarimenti di recente già forniti nelle risposte nn. 439/2019 e 41/2019 e l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle pronunce nn. 24506/2018 e 5745/2018.
Nel caso di specie, le parti, dopo aver stipulato un contratto di compravendita immobiliare, si rendevano conto che l’INPS (l’acquirente era un dipendente
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