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La prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio recedente decorre dopo sei mesi

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 gennaio 2022

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 1200/2022, ha stabilito il seguente principio di diritto: l’art. 2289 c.c. (relativo alla liquidazione della quota del socio uscente) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale.

La previsione dell’art. 2289 comma 4 c.c., infatti, ai sensi del quale il pagamento della quota spettante al socio recedente deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, deve intendersi a beneficio del debitore.
Il fatto che la società sia tenuta ad adempiere entro sei mesi dalla data indicata implica che essa abbia la facoltà di eseguire la prestazione fino alla scadenza del termine e che il socio non possa pretendere il pagamento prima di allora.

Per la prestazione in questione, quindi, il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento; ciò sul presupposto che l’obbligazione diviene a tale data esigibile, come richiede l’art. 1219 n. 3 c.c. Da questo momento inizia a decorrere anche il termine di prescrizione del diritto di credito del socio.

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