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IVA ordinaria per i test diagnostici che rivelano l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 gennaio 2022

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Nella risposta a interpello n. 34 di ieri, 19 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i test diagnostici in vitro necessari a effettuare i controlli a campione relativi all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope non sono finalizzati al contrasto dell’emergenza COVID-19 e, pertanto, le relative cessioni sono soggette a IVA con l’aliquota del 22%.

Nel caso di specie, un ente ha acquistato, con ordinativo sul mercato elettronico della P.A., una quantità significativa dei suddetti test diagnostici, prevedendo l’assolvimento dell’IVA con aliquota ordinaria; in sede di fatturazione, il fornitore ha applicato l’aliquota ridotta, nella misura del 5%, richiamando i chiarimenti resi, sul punto, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che i test per la diagnostica in vitro potrebbero rientrare nel regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione di cui all’art. 1 comma 752 della L. 178/2020. Tuttavia, trattandosi di test diagnostici non finalizzati al contrasto del COVID-19, in quanto volti all’esecuzione dei controlli circa l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, essi non rientrano nella disciplina IVA agevolata.

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