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Sottoscrizione dell’accertamento del funzionario delegato valida se dimostrata la carriera direttiva

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 gennaio 2022

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Ai fini della validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento è necessaria, laddove la firma provenga da un funzionario delegato, la dimostrazione circa l’appartenenza alla carriera direttiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in occasione della pronuncia n. 1527 depositata ieri, 19 gennaio 2022.

In base a quanto previsto dall’art. 42 del DPR 600/73, l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio ovvero da un funzionario competente appartenente alla categoria direttiva. Secondo certa giurisprudenza, l’accertamento è valido laddove l’ente impositore produca, anche in giudizio, l’ordine di servizio con il nome del delegato e i relativi limiti (Cass. 13 aprile 2021 n. 9625).

Recentemente, poi, è stato affermato che la delega può essere conferita mediante ordine di servizio, e, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non deve essere per forza nominativa (Cass. 28 settembre 2021 n. 26211).
L’ordinanza oggi specifica, richiamata la pregressa giurisprudenza, che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “agenzie fiscali” applicabile ratione temporis, da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente, incombendo sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, l’esistenza della delega e l’appartenenza dell’impiegato delegato alla carriera direttiva (Cass. 9 novembre 2015 n. 22800 e Cass. 12 maggio 2016 n. 9736).

Nel caso di specie, tuttavia, era stata sì attestata l’esistenza di una delega, ma non era stata fornita la prova che colui che aveva sottoscritto gli atti impositivi su delega del direttore dell’ufficio appartenesse alla carriera direttiva (Cass. 2 dicembre 2015 n. 24492, Cass. n. 9736 del 2016).
La sentenza d’appello, dunque, veniva cassata con rinvio, per un nuovo esame della questione.

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