Se in aspettativa l’infermiera non vaccinata non può essere sospesa
La sospensione dei non vaccinati del settore sanitario presuppone, al momento di adozione del provvedimento, lo svolgimento della prestazione
La lavoratrice del settore socio-sanitario, in aspettativa biennale retribuita ai sensi della L. 104/92, non può essere sospesa dallo svolgimento della prestazione e dalla retribuzione per mancata vaccinazione contro il COVID-19. Tale provvedimento, se adottato, è pertanto illegittimo.
Lo ha recentemente affermato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2865/2021, partendo dal ricorso di una infermiera che, sebbene stesse fruendo della suddetta aspettativa, era stata destinataria, dopo pochi giorni dalla relativa autorizzazione da parte dell’INPS, di un provvedimento di sospensione da parte del datore di lavoro per non essersi vaccinata contro il COVID-19 in osservanza dell’art. 4 del DL 44/2021, con conseguente mancata corresponsione delle indennità di aspettativa. In particolare
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