Escluse le farmacie dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
L’INPS, a seguito della circolare n. 77/2021, con cui aveva illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito dal DM del 27 dicembre 2019 n. 104125 e fornito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens e la regolarizzazione degli arretrati (si veda “Possibile versare il contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali” del 27 maggio 2021), con la circolare n. 16 pubblicata ieri, 31 gennaio 2022, torna a occuparsi di tale Fondo, fornendo alcune precisazioni in ordine ai soggetti destinatari delle relative tutele.
In particolare, dopo aver sottolineato che dal 1° gennaio 2022 sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale, l’INPS precisa che sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali i datori di lavoro individuati nella tabella allegata alla circolare in commento (sono compresi i servizi forniti da dottori commercialisti).
Vengono escluse le farmacie, per le quali, con successiva comunicazione, verranno rese note le istruzioni in relazione al recupero del contributo ordinario già versato al Fondo dalla data di decorrenza dello stesso nonché le indicazioni ai fini della regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (c.d. FIS).
Si rende noto che le domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS “respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore” saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
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