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Illegittimo il fermo se al fallito non è notificato il ruolo

/ REDAZIONE

Martedì, 1 febbraio 2022

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2857 depositata ieri, ha ribadito che l’atto impositivo (sia esso un avviso di accertamento o una cartella di pagamento) non deve, ai fini della sua validità, essere notificato sia al curatore del fallimento sia al contribuente fallito.
Tuttavia, se non viene notificato anche al fallito è a esso inopponibile.

Pertanto, se il contribuente fallito non ha ricevuto la regolare notifica della cartella di pagamento può ricorrere contro il successivo preavviso di fermo chiedendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto.
A questi fini non rileva, come visto, che la cartella di pagamento sia stata notificata al curatore fallimentare.

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