Valide solo le leggi sulle aliquote delle addizionali regionali all’IRPEF approvate dopo il 1° gennaio
Con la ris. 1° febbraio 2022 n. 2/DF pubblicata ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle addizionali regionali all’IRPEF, la cui disciplina ha subito alcune modifiche, limitatamente al 2022, in conseguenza della riforma dell’IRPEF introdotta dall’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Avendo la L. 234/2021 modificato l’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, si è reso necessario differire al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2022. Tali soggetti devono adeguare la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF ai nuovi scaglioni attraverso un’apposita legge che deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il suddetto termine del 31 marzo 2022.
Successivamente, entro il 13 maggio 2022 (termine anch’esso differito in conseguenza delle modifiche introdotte dalla L. 234/2021), i medesimi soggetti devono trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sull’apposito sito informatico. Si ricorda a tal proposito che il mancato inserimento dei dati nel suddetto sito comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi.
Sul punto, il Dipartimento delle Finanze, con la ris. n. 2/DF/2022, specifica che le Regioni e le Province autonome che intendono mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale non sono tenute ad approvare un’apposita legge, ma possono direttamente procedere all’inserimento dei dati nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale (ferma restando, in ogni caso, la scadenza del 13 maggio 2022).
Qualora invece le Regioni e le Province autonome abbiano modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge entro il 31 dicembre 2021, si rende necessaria l’approvazione di una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale in linea con i nuovi scaglioni di reddito: in questo caso, infatti, la disciplina dell’addizionale regionale sarebbe disposta sulla base della vecchia articolazione degli scaglioni, vigente fino al 31 dicembre 2021 e considerata pertanto non compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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