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Documentazione semplificata per l’IVA al 4% sui veicoli adattati per invalidi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 febbraio 2022

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Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 13 gennaio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso) sono state previste semplificazioni per il riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto o l’importazione di veicoli da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

In particolare, il nuovo decreto, in attuazione dell’art. 1-bis comma 2 del DL 121/2021 modifica il precedente DM 16 maggio 1986, il quale stabilisce che i soggetti dotati di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, per poter beneficiare dell’agevolazione IVA prevista dalla L. 97/86 in relazione all’acquisto dei veicoli, devono produrre al cedente, anteriormente alla cessione:
- fotocopia della patente di guida;
- certificato rilasciato dalle commissioni mediche attestante le ridotte o impedite capacità motorie;
- atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato effettuato altro acquisto di veicolo con IVA agevolata (ovvero, in caso di cancellazione dal pubblico registro automobilistico nel predetto periodo, un certificato rilasciato da detto ente).

Ora, per effetto del DM 13 gennaio 2022, viene stabilito che, in sostituzione della documentazione richiamata, è possibile produrre copia semplice della patente purché essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, prescritti per il veicolo agevolabile dalle commissioni mediche locali (art. 119 comma 4 del DLgs. 285/92). Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di presentare l’atto notorio di cui sopra.

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