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Regime IOSS con rappresentante fiscale per i soggetti Uk

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 febbraio 2022

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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato una delle FAQ pubblicate sul proprio sito riferite ai nuovi regimi speciali IVA OSS e IOSS (rispettivamente, One Stop Shop e Import One Stop Shop), per l’assolvimento dell’IVA nello Stato di consumo di determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, in ambito Ue.
In particolare, è aggiornata una delle risposte concernenti il regime IOSS, con riferimento alle modalità di registrazione da parte dei soggetti extra Ue.

Gli operatori extra Ue possono iscriversi al regime IOSS soltanto mediante apposito intermediario. Precedentemente, era stato specificato che a tale regola fanno eccezione i soggetti che operano a partire dalla Norvegia (come avevano anticipato le Note esplicative della Commissione Ue) nonché i soggetti che operano dalla Gran Bretagna, in quanto Paesi con i quali l’Ue ha concluso accordi di collaborazione (si veda “Vendite OSS da dichiarare nell’esterometro” del 21 gennaio 2022).

Nella nuova versione delle FAQ, si indica che l’iscrizione al regime IOSS, per i soggetti, extra Ue, è possibile tramite un rappresentante fiscale, fatta eccezione per la sola Norvegia, con la quale sussistono accordi di collaborazione. Non risulta menzionata, tra i Paesi collaborativi, la Gran Bretagna, diversamente da quanto indicato in precedenza.

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