Abilitabili a Entratel le società che svolgono consulenza aziendale
Con la risposta a interpello n. 79 pubblicata ieri, 7 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai presupposti per ottenere l’abilitazione a Entratel ai fini dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni in qualità di intermediari.
L’Agenzia chiarisce che può essere abilitata al servizio Entratel, ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni, una società che svolge come attività principale quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre svolge solo in via secondaria l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111).
Il DM 19 aprile 2001, emanato in attuazione dell’art. 3 comma 3 lettera e) del DPR 322/98, prevede infatti che possano essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali altri intermediari incaricati, “coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale”.
L’Agenzia sottolinea però che la società istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio Entratel solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla normativa citata, requisito che, tuttavia, non può essere verificato in sede di interpello.
L’Agenzia ricorda inoltre che, in ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA (cfr. circ. 25 settembre 2014 n. 28).
Pertanto, nel caso di specie, l’amministratore unico della società istante, in quanto privo di un’autonoma partita IVA, non può richiedere in proprio l’abilitazione al servizio Entratel, a nulla rilevando che gli venga corrisposto un compenso mensile, “come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente”.
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