Rideterminazione della quota imponibile degli assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali
Con la risposta a interpello n. 78 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale da riservare, in attuazione dell’art. 52 comma 1 lett. b) del TUIR, agli assegni vitalizi e di reversibilità e alle quote di assegno vitalizio pro-rata, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.
In base a tale disposizione, gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali; detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi.
Nel caso specifico, a seguito della riduzione della spesa complessiva regionale per gli assegni vitalizi disposta con legge regionale in attuazione dell’art. 1 commi 965, 966 e 967 della L. 145/2018, si poneva la necessità di rideterminare la quota non imponibile dell’importo lordo spettante. A tal fine, è stato ritenuto corretto – come proposto dall’istante – calcolare la quota imponibile degli assegni vitalizi in corso di erogazione in ragione del rapporto tra la spesa complessiva degli assegni vitalizi nel periodo d’imposta 2020 (prima annualità nella quale è stata applicata per tutte le mensilità la riduzione degli importi come da legge regionale) e le trattenute complessivamente effettuate nell’ultimo anno di vigenza dell’istituto dell’assegno vitalizio (nella specie, il 2012).
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