L’interesse sociale «cancella» l’appropriazione indebita
La Cassazione, nella sentenza n. 4293/2022, ha precisato che non integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) il compimento, da parte dell’amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l’interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente; in tal caso, infatti, non si verifica quella divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l’atto di disposizione della cosa in grado di integrare la condotta appropriativa.
Ed anche la creazione ed utilizzazione extracontabile di fondi sociali non integra, di per sé, il reato in questione qualora risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente a quello della società.
D’altra parte, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive uti dominus del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell’agente.
Ad ogni modo, ciò non significa che ogni qual volta l’amministratore abbia agito non per soddisfare un proprio interesse automaticamente l’atto di disposizione deve considerarsi compatibile con l’interesse sociale, posto che quest’ultimo deve essere dimostrato, seppure non in via esclusiva.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941