«Muro» giurisprudenziale contro il nesso causale nella bancarotta fraudolenta per distrazione
La Cassazione, nella sentenza n. 4277/2022, ha ribadito che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può fondarsi sulla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti.
Ciò in quanto la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità – penalmente sanzionato e gravante, ex art. 87 del RD 267/1942, sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa – giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del ricavato dalla loro alienazione.
La prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio; ma solo se questo risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge.
L’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni sociali.
Ai fini della configurabilità del reato in questione, inoltre, non vi è necessità di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.
Rispetto a tale ricostruzione, l’opzione interpretativa contraria, espressa dalla Cassazione n. 47502/2012, risulta isolata e superata da un vero e proprio “muro” giurisprudenziale di segno opposto.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941