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Più tempo per le domande di integrazione salariale per i periodi iniziati dal 1° gennaio al 7 febbraio

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 febbraio 2022

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Con il messaggio n. 606 pubblicato ieri, 8 febbraio 2022, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, facendo seguito alla circ. n. 18/2022 mediante la quale l’Istituto ha illustrato le novità emerse con l’art. 1 comma 191 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e dall’art. 7 del DL 4/2022 (si veda “Trattamenti di integrazione salariale sempre più accessibili” del 3 febbraio 2022).

Innanzitutto, tenuto conto del rilascio della procedura “CIGWEB”, l’INPS sottolinea che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio in commento (in precedenza il termine di 15 giorni si riferiva al giorno di pubblicazione della circ. n. 18/2022).

Inoltre, con riguardo ai doveri di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del DLgs. 148/2015, facendo seguito alle segnalazioni pervenute da associazioni datoriali e dai consulenti del lavoro, l’INPS precisa che non è necessario dare prova delle comunicazioni in argomento se le Organizzazioni sindacali attestano che la procedura prevista dalla medesima disposizione è stata correttamente espletata.
In questo caso i datori di lavoro sono tenuti ad allegare tale dichiarazione in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione.

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